IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988); Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1974 concernente la trasmissione di bollettini stampa a mezzo di circuiti intercontinentali da cedere ad organi di stampa a particolari tariffe, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1974; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987 concernente la revisione delle tariffe per il servizio marittimo internazionale e nazionale via satellite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1987; Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime extraeuropeo; Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1989 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime europeo; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo ai contributi e canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo dei circuiti diretti numerici nazionali; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990, concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane; Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1991, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991 concernenti la determinazione delle tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, concernente le tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1991, n. 303, concernente le tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN); Visti i decreti ministeriali 3 dicembre 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, relativi alle tariffe per la connettivita' numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei ed extraeuropei; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni all'interno della Repubblica italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, relativa all'approvazione del piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni; Considerata l'opportunita' di porre in essere un primo intervento di riavvicinamento di canoni e tariffe per servizi di telecomunicazioni internazionali a quelli praticati dagli altri Paesi della Comunita' economica europea; Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Decreta: Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo e' sostituito dal seguente: "1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, le relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo sono suddivise nelle seguenti zone: I Zona: Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste); Croazia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Zagabria e Rijeka - ex Fiume dall'altra); Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di rete di Lione e Marsiglia dall'altra); Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo); Slovenia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia, Trieste da una parte e quelli di Lubiana dall'altra); Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona); Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo). II Zona: Albania, Austria (restante traffico), Danimarca, Francia (restante traffico), Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Malta (restante traffico), Paesi ex-Jugoslavia (restante traffico), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria. III Zona: Belgio, Cipro, Finlandia, Irlanda, Libia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madera), Spagna, Svezia. IV Zona: Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Islanda, Marocco, Romania, Turchia, Paesi ex-U.R.S.S., Faeroer (isole). 2. Le relazioni con Egitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4".