IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  al  codice  postale e delle
telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio  1941,  n.
1198;
  Visto   il   regolamento   internazionale  delle  telecomunicazioni
(Melbourne 1988);
  Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1974  concernente  la
trasmissione    di    bollettini   stampa   a   mezzo   di   circuiti
intercontinentali  da  cedere  ad  organi  di  stampa  a  particolari
tariffe,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1974;
  Vista la convenzione stipulata il 1› agosto 1984 fra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto  ministeriale  10  dicembre  1987  concernente  la
revisione  delle  tariffe  per il servizio marittimo internazionale e
nazionale via satellite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 23 dicembre 1987;
  Visti  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  17  ottobre  1989  e  il   decreto
ministeriale  3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1991, riguardanti la  determinazione  dei  canoni
per  l'affitto  di  circuiti  diretti  analogici  e numerici a regime
extraeuropeo;
  Visti il decreto ministeriale 8 settembre  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  242  del  16  ottobre  1989  e  il  decreto
ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
303  del  28  dicembre 1991, riguardanti la determinazione dei canoni
per l'affitto di circuiti  diretti  analogici  e  numerici  a  regime
europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  dicembre 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  15  gennaio
1991,  relativo ai contributi e canoni per l'affitto a privati in uso
esclusivo dei circuiti diretti numerici nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale  delle
telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28  maggio  1990,  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  dovute  per le prestazioni della rete
pubblica fonia-dati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  gennaio  1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  15  gennaio
1991,  con  il  quale viene fissato il controvalore del franco oro in
lire italiane;
  Visti i  decreti  ministeriali  12  gennaio  1991,  pubblicati  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio
1991 concernenti la determinazione  delle  tariffe  per  il  servizio
telefonico con i Paesi europei ed extraeuropei;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 gennaio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, concernente le  tariffe
per  l'affitto  a  privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti  diretti
analogici nazionali;
  Visto il decreto ministeriale 2  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1991,  n. 303, concernente le
tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei  servizi
di telecomunicazioni (rete ISDN);
  Visti  i  decreti  ministeriali  3  dicembre 1991, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, relativi alle tariffe
per la connettivita' numerica a  64  Kbit/s  commutata  con  i  Paesi
europei ed extraeuropei;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1992,  concernente la
revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni
all'interno della  Repubblica  italiana,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1992
concernente  l'adeguamento  delle  tariffe   telefoniche   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione  avanzata,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 fra il Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  l'Iritel, approvata con
decreto ministeriale 29  dicembre  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992;
 Vista  la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 30
dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre    1992,    relativa    all'approvazione    del   piano   di
ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;
  Considerata l'opportunita' di porre in essere un  primo  intervento
di   riavvicinamento   di   canoni   e   tariffe   per   servizi   di
telecomunicazioni internazionali a quelli praticati dagli altri Paesi
della Comunita' economica europea;
  Sentito  il  consiglio  d'amministrazione  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle
tariffe   per  il  servizio  telefonico  europeo  e'  sostituito  dal
seguente:
  "1.  Agli  effetti  dell'applicazione  delle  tariffe, le relazioni
telefoniche tra  l'Italia  ed  i  Paesi  europei  e  del  bacino  del
Mediterraneo sono suddivise nelle seguenti zone:
  I Zona:
   Austria  (per  il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti
di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);
   Croazia (per il traffico telefonico non  a  tariffa  preferenziale
tra  le  reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste
da una parte e quelli di Zagabria e Rijeka - ex Fiume dall'altra);
   Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei  compartimenti
di  Cagliari,  Genova  e  Torino  da una parte ed i gruppi di rete di
Lione e Marsiglia dall'altra);
   Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti  di
Catania e Palermo);
   Slovenia  (per  il traffico telefonico non a tariffa preferenziale
tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia, Trieste da
una parte e quelli di Lubiana dall'altra);
   Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei  compartimenti
di Bolzano, Milano, Torino e Verona);
   Tunisia  (per  il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti
di Catania e Palermo).
  II Zona:
   Albania, Austria (restante traffico), Danimarca, Francia (restante
traffico),  Germania,  Gran  Bretagna,  Grecia,  Lussemburgo,   Malta
(restante   traffico),   Paesi   ex-Jugoslavia  (restante  traffico),
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera  (restante  traffico),
Tunisia (restante traffico), Ungheria.
  III Zona:
   Belgio,  Cipro,  Finlandia, Irlanda, Libia, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madera), Spagna, Svezia.
  IV Zona:
   Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Islanda, Marocco, Romania, Turchia,
Paesi ex-U.R.S.S., Faeroer (isole).
  2. Le relazioni con  Egitto  e  Groenlandia  sono  assoggettate  al
trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4".